Avvenire di Calabria

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Rifiuto di trascrizione per i nati da madre surrogata, legittimo per la Corte europea dei diritti dell’uomo

di Aldo Rocco Vitale *

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Con la sentenza dello scorso 18 maggio 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Valdìs e altri v. Islanda, ha sancito un importante principio di cui si dovrà tener conto nella convulsa e confusa vicenda della legittimità della trascrizione nei registri di stato civile degli atti di nascita stranieri per i nati da maternità surrogata che negli ultimi anni sta animando quasi tutte le corti nazionali.


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In breve il fatto: la coppia del medesimo sesso che si era recata in California per ottenere il figlio da maternità surrogata è tornata in Islanda, e ha chiesto ai pubblici registri islandesi di trascrivere l’atto di nascita ottenuto negli USA, vedendosi opposto un risoluto diniego da parte dei funzionari.

Trasferita la questione nelle aule di giustizia, si è giunti fino alla Corte suprema islandese, la quale ha ribadito la legittimità del diniego sul presupposto che nell’ordinamento islandese non soltanto la maternità surrogata è vietata, ma costituisce per di più un reato.

Esperiti i mezzi previsti dalla giurisdizione interna, si è così giunti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha dichiarato legittimo il rifiuto islandese della trascrizione dell’atto di nascita estero per il nato da maternità surrogata.

La CEDU, infatti, ha precisato che il suddetto rifiuto di trascrizione non è lesivo né del diritto alla vita famigliare del minore né di quello della coppia ricorrente, poiché non soltanto nel caso di specie è stato comunque garantito dalle autorità islandesi il diritto di cittadinanza al minore, con tutte le conseguenti tutele socio-giuridiche che da ciò discendono, ma perché il divieto di maternità surrogata vigente nell’ordinamento islandese non può essere aggirato.

Una decisione simile, del resto, era già stata adottata dalla CEDU nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia nel 2017, chiarendo in quest’ultima circostanza che, in virtù del divieto di maternità surrogata vigente nell’ordinamento italiano, era corretto che lo Stato italiano non riconoscesse la validità dei certificati di nascita di minori nati da maternità surrogata, in quanto se così non fosse stato si sarebbe verificata una “legalizzazione” di fatto di una situazione che la legge italiana espressamente non consentiva, cioè una legittimazione a posteriori della maternità surrogata che in Italia è vietata e penalmente sanzionata.

Per la CEDU, dunque, il diniego di trascrizione e il divieto di maternità surrogata non rappresentano una violazione dell’articolo 8 della Convenzione disciplinante la vita privata e famigliare.

Nella pronuncia islandese, la CEDU ha affermato altresì che il divieto di maternità surrogata non soltanto rientra nella discrezionalità riconosciuta ai singoli Stati, e che dunque è legittimo, ma per di più risponde all’esigenza di effettiva protezione delle donne che potrebbero subire pressioni a causa della surrogazione, così come appare diretto alla tutela dei diritti dei minori tra i quali si dovrebbe annoverare quello di conoscere i propri genitori naturali.

Il rifiuto di riconoscere i ricorrenti come genitori, dunque, è un rifiuto che tutela, secondo la CEDU, i diritti e le libertà degli altri: principio di diritto inoppugnabile che dovrebbe essere maggiormente considerato dalle Corti nazionali che decidessero di statuire in senso contrario.

*Centro studi Livatino

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