Avvenire di Calabria

Due nuove sentenze emesse dal Tribunale amministrativo regionale contro l'Ente di Palazzo San Giorgio

Assegnazione alloggi popolari, il Tar dà 30 giorni di tempo al Comune di Reggio

Al centro c'è la questione abitativa sollevata da due famiglie assegnatarie, la denuncia delle associazioni

di Redazione Web

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Il 3 ottobre scorso  il Tar ha emesso, nuovamente, due sentenze ( nr 735/2023 e nr 736/2023)  contro la «politica di negazione del diritto alla casa operata, ormai da anni,  dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. In soli  tre anni siamo alla quarta sentenza del Tar contro il Comune per la mancata assegnazione degli alloggi popolari  agli aventi diritto», è quanto denuncia l'Associazione un Mondo di Mondi e il coordinamento di associazioni che si occupano di politiche della casa e diritto all'alloggio a Reggio Calabria.  

Mancata assegnazione degli alloggi popolari, il Tar accoglie altri due ricorsi

Ancora una volta il Tar ha accolto  due ricorsi presentati dall’avvocato Francesco Nucara contro il Comune  per due famiglie che da vincitrici delle graduatorie comunali non hanno avuto assegnato l’alloggio già da tempo.


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Con le due sentenze il Tar ha  intimato all’Ente comunale di concludere entro 30 giorni  le procedure di verifica dei requisiti per procedere con  le  assegnazione degli alloggi, scorrendo le graduatorie e utilizzando i 18 alloggi dichiarati disponibili ( Delibera di Giunta Comunale  nr 137 del 4 luglio 2022). Nel caso il Comune non  completi queste procedure nei 30 giorni previsti  il Tar ha dichiarato che  valuterà, ancora una volta, il commissariamento dell’azione comunale.

Le due famiglie che hanno presentato ricorso

Le due famiglie che hanno vinto il ricorso al Tar contro il Comune sono: la famiglia che ricopre la quinta posizione nella graduatoria definitiva del bando ordinario 2019 pubblicata l’8 novembre 2022  e  la famiglia che ricopre la seconda posizione nella graduatoria di emergenza abitativa pubblicata il 22 dicembre 2022.

Quale sarà la scelta  del Comune dopo queste due sentenze? Quella  adottata per le precedenti  due sentenze del   Tar (del 2021 e  del 2022) di non applicarle  e quindi di agire per la non attuazione  del commissariamento?  Oppure la scelta sarà di applicare le due sentenze come dovrebbe fare un Ente pubblico che rispetti i provvedimenti della Magistratura?  

«Auspichiamo che  la scelta sia quella  della legalità, ma qualunque sia  le due sentenze costituiscono, per diverse ragioni, un fatto importante per il diritto alla casa nella città di Reggio Calabria», affermano dalle associazioni. «La prima  ragione è che, grazie ai ricorrenti ed all’avvocato Nucara,  la condanna del Tribunale Amministrativo verso la  scelta dell’Amministrazione Comunale di negare le assegnazioni degli alloggi agli aventi diritto costituisce, ad oggi , il primo argine giudiziario-istituzionale alla deriva della politica degli alloggi popolari  voluta dal Comune di Reggio Calabria».


PER APPROFONDIRE: Alloggi popolari, un tetto non basta: dislocare per includere davvero


La seconda ragione è che «la sentenza che riguarda la famiglia vincitrice del bando ordinario essendo la prima per questo bando avrà il merito di spingere il Comune  ad avviare le procedure di assegnazione anche per i vincitori del bando . Mentre fino ad oggi il Comune, dopo 10 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, non ha fatto assolutamente nulla pur avendo 13  alloggi da poter assegnare».

 La terza ragione è che «l’altra sentenza che riguarda la graduatoria di emergenza abitativa  servirà sicuramente ad impedire che le scadenze temporali fissate nel primo incontro del Tavolo prefettizio (il 15 ottobre  per la pubblicazione della nuova graduatoria con i dati delle verifiche  e fine ottobre 2023 per le prime cinque assegnazioni di emergenza abitativa  ),  non vengano disattese ancora una volta».  La quarta  ragione è che «questa volta se il Comune  dovesse decidere di non applicare  le sentenze  non gli sarà così semplice impedire nuovamente il commissariamento», ancora le associazioni per il diritto alla casa.   

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